Corte di Cassazione (14940/2019) – Alitalia, procedura di amministrazione straordinaria: riconoscimento in prededuzione al dirigente licenziato dell’indennità supplementare di cui all’accordo interconfederale del 27 aprile 1995.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 maggio 2019, n. 14940 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio – Rel. Roberto Amatore.
Alitalia - Procedura di amministrazione straordinaria - Dirigente licenziato – Mancato trasferimento immediato all’impresa cessionaria – Diritto all’indennità supplementare di cui all’accordo interconfederale del 27 aprile 1995 – Non necessità da parte sua della prova dello stato di disoccupazione.
Procedura di amministrazione straordinaria - Dirigente licenziato – Diritto all’indennità supplementare – Riconoscibilità in prededuzione.
Stante che l’art. 5, comma 2 ter del D.L. 347/2003, Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004, n. 3, prevede al punto c), in difformità di quanto contemplato ai punti a) e b) ove è previsto il passaggio, seppur con due diverse modalità, anche mediante ricorso per un certo periodo di tempo alla cassa integrazione, dei lavoratori già impiegati dalla società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a quella subentrante, la possibilità del licenziamento temporaneo di alcuni di detti lavoratori in attesa di una loro immediata o posticipata riassunzione da parte della stessa cessionaria, si deve ritenere che questi ultimi corrano il rischio di ritrovarsi per un certo periodo di tempo in stato di disoccupazione, rischio la cui possibile ricorrenza si deve altresì ritenere legittimi il riconoscimento a loro favore, se dirigenti, in aggiunta agli altri emolumenti contrattuali e normativi discendenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, dell’indennità supplementare di cui all’accordo interconfederale del 27 aprile 1995, come prevista per sopperire alle loro esigenze occupazionali in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato motivato da esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione ovvero crisi aziendale. In tal caso per ottenere quell’indennità è sufficiente che quell’evento, ossia l’avvenuto recesso datoriale, risulti essersi verificato senza che il dirigente debba dimostrare il suo stato di disoccupazione successivo al licenziamento, ciò in quanto altrimenti si addosserebbe al dipendente l’onere di provare un fatto negativo, con violazione, peraltro, dei principi giurisprudenziali in tema di “vicinanza” alla prova; la circostanza che il dirigente non sia viceversa mai stato disoccupato per essere stato subito riassunto dall’impresa cessionaria deve rivestire, semmai, il ruolo di eccezione a carico del datore di lavoro, sulla base del consueto schema di ripartizione dell'onere della prova delineato dall'art. 2697 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Le condizioni per il riconoscimento della prededuzione nella procedura di amministrazione straordinaria si deve ritenere che siano le medesime previste dall'art. 111 per la procedura concorsuale principale, con la conseguenza che anche l'indennità supplementare spettante ai dirigenti in caso di loro licenziamento deve essere liquidata agli stessi in prededuzione, essendo un emolumento retributivo sorto in funzione dell'amministrazione straordinaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23397
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 19 Novembre 2018, n. 29735 https://www.unijuris.it/node/4816]