Corte di Cassazione (31654/2019) - Compatibilità dell’azione revocatoria ordinaria o fallimentare con le operazioni di conferimento, fusione o scissione societaria.

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Data di riferimento: 
04/12/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 dicembre 2019, n. 31654 – Pres. Carlo  De Chiara, Est. Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.  

Fusione o scissione societaria – Iscrizione nel registro delle imprese – Creditore pregiudicato – Mancata opposizione nei 60 giorni – Operazioni negoziali non più invalidabili – Esperimento di un’azione revocatoria – Ammissibilità –  Eventuale riconoscimento di un’inefficacia solo relativa.

Atti dispositivi posti in essere dal debitore – Eventus damni – Creditore - Difficoltà ad ottenere soddisfazione da parte del debitore - Presupposto richiesto al fine dell’esperibilità dell’azione revocatoria - Possibilità per il creditore di ottenere da altri la prestazione – Circostanza irrilevante.

In difetto di adeguato fondamento normativo, da escludersi alla luce del riferimento da parte dell’art. 2504 quater c.c. alla categoria dell'invalidità’, e non a  quelle dell’inopponibilità o dell’inefficacia, non può ritenersi che l’iscrizione nel  Registro delle imprese dell’atto di fusione societaria ex art. 2502 bis c.c. (come anche ex art.2506 ter c.c. dell’atto di scissione), che fa decorrere il termine di 60 giorni entro il quale il creditore della società fusa o scissa può fare opposizione, renda, una volta scaduto il termine per fare opposizione, non più esperibile da parte del creditore pregiudicato l’azione revocatoria ordinaria o fallimentare, di cui sussistano i presupposti, nei confronti di una delle società fuse o scisse, in quanto detta azione non comporta alcuna invalidità del negozio posto in essere, invalidità da ritenersi oramai esclusa, ma solo  l’inopponibilità della fusione o della scissione nei confronti della parte creditrice di una delle società ad esse interessate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Gli atti dispositivi posti in essere dal debitore, per risultare revocabili ex art. 2901 c.c.,  è sufficiente che determinino una variazione in termini qualitativi e quantitativi del patrimonio del disponente (eventus damni), così da rendere più incerta e difficoltosa la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo, senza la necessità del ricorrere di un ulteriore requisito, ossia l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. Deve quindi ritenersi irrilevante ai fini dell’esperimento da parte di un creditore dell’azione revocatoria nei confronti di una società, in caso conferimento della di lei azienda in altra società o di sua scissione, l'eventuale responsabilità solidale della società conferitaria o delle società risultanti dalla scissione, in quanto non idonea ad eliminare il pregiudizio negativo ingenerato dall'uscita di un cespite dal patrimonio della debitrice originaria e della conseguente maggior difficoltà nella realizzazione del credito da parte del creditore della stessa (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22910

 

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 07 marzo 2016 n. 4455  https://www.unijuris.it/node/2829]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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