Corte di Cassazione (7158/2020) – Concordato preventivo: revoca dell’ammissione da parte del tribunale per omessa indicazione nel piano di una potenziale situazione debitoria e per insufficiente capienza del fondo rischi.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 marzo 2020, n. 7158 – Pres. Antonio Didone, Rel. Roberto Amatore.
Concordato preventivo – Potenziale situazione debitoria - Omessa indicazione nel piano – Revoca dell’ammissione – Veridicità dei dati aziendali – Motivo non sufficiente per escluderla.
Concordato preventivo – Giudici del merito – Capienza del fondo rischi – Giudizio di inadeguatezza – Valutazione rientrante nei limiti della loro competenza – Motivo sufficiente per escludere la fattibilità economica del piano.
La mancata informazione da parte della società proponente di fatti rilevanti per la valutazione della complessiva "tenuta" del piano concordatario, in riferimento alla esistenza di una “potenziale” debitoria risarcitoria da inserire nel piano di soddisfacimento dei creditori, integra di per sé un atto in frode ai creditori, tale da legittimare la revoca del concordato, ai sensi dell'art. 173 L.F., e ciò anche al di là della incisione di tale profilo sulla veridicità dei dati aziendali, intesa come requisito di ammissibilità della proposta concordataria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Risulta essere affermazione giuridicamente erronea e dunque non condivisibile il ritenere che la valutazione di realizzabilità economica del piano concordatario non rientri nell'ambito di valutazione del tribunale (e poi della corte di appello) in ordine al mantenimento delle condizioni di ammissibilità del piano e della proposta [nello specifico la Corte ha ritenuto che giustamente i giudici del merito avessero, in sede di valutazione della fattibilità economica del piano, approfondito la questione della capienza dei fondi rischi, ritenendoli insufficienti ai fini dello scrutinio della sua complessiva realizzabilità, rientrando un tale riscontro nei limiti della competenza agli stessi demandata, limiti consistenti, con riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, nella verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23433.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2018, n. 15013 https://www.unijuris.it/node/4821; Cassazione civile, sez. I, 26 Novembre 2018, n. 30537 https://www.unijuris.it/node/4579; Cassazione civile, sez. I, 10 Ottobre 2019, n. 25458 https://www.unijuris.it/node/5103 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 09 marzo 2018 n. 5825 https://www.unijuris.it/node/4026]