Corte di Cassazione – Revoca dell’ammissione a concordato laddove risulti che sia stata sottaciuta ai creditori la pendenza di contenzioso per un valore significativo contro la società proponente.
Cassazione civile, sez. I, 10 Ottobre 2019, n. 25458. Pres. Didone. Est. Dolmetta.
Revoca dell’ammissione al concordato preventivo - Atti di frode ex art. 173 l.fall. - Pendenza di contenzioso per un valore significativo contro la società proponente - Sussistenza
In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'omessa indicazione nella proposta concordataria del contenzioso pendente nei confronti della società proponente, per un valore economico significativo, può costituire atto di frode). (massima ufficiale)