Corte di Cassazione (30621/2019) – Diritto del garante a vedersi riconoscere il privilegio di cui all’art. 8 della L. 33/2015 nel caso abbia rimborsato all’istituto finanziatore quanto allo stesso dovuto dal beneficiario fallito.
Corte di Cassazione, Sez. VI, 25 novembre 2019, n. 30621 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Est. Aldo Ango Dolmetta.
D. Lgs. n. 123 del 1998 - Interventi di sostegno pubblico alle imprese - Rilascio di garanzia della restituzione dei finanziamenti accordati – Fallimento del beneficiario - Istituto garante - Risarcimento dell’istituto finanziatore – Surroga nel diritto dello stesso – Rivalsa nei confronti dell’accipiens – Natura privilegiata del credit.
Le più diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate dal D. Lgs. n. 123 del 1998, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese", sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario, senza che emergano, in punto di riconoscimento del privilegio di cui all’art. 8 della L. 33/2015 (disciplina da considerarsi per tale motivo ripetitiva e confermativa di quanto già previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto summenzionato), delle ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento previste. In particolare, costituisce credito privilegiato ai sensi di quelle disposizioni anche quello che il terzo garante, che ha provveduto a risarcire l’istituto bancario erogatore del finanziamento poi revocato, surrogandosi, ex art. 1203, n.3, c.c., nel diritto alla restituzione dello stesso, vanta a titolo di rivalsa nei confronti del beneficiario fallito, in quanto ai fini del riconoscimento del privilegio ciò che conta è, ai sensi dell’art. 2745 c.c., la causa che sorregge il particolare credito e non il titolo, surroga, regresso o altro, su cui il diritto che lo giustifica si fonda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22939
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019, n. 2664 https://www.unijuris.it/node/4537].