Tribunale di Avezzano – Possibile assoggettabilità a concordato preventivo delle società a partecipazione pubblica, comprese le c. d. “società in house providing” alla luce della riforma Madia.

Tribunale di Avezzano, Ufficio Fallimentare, 13 febbraio 2020 – Pres. Antonio Stanislao Fiduccia, Rel. Caterina Lauro, Giud. Giuseppe Ferruccio.
Riforma Madia - D. Lgs. n. 175/2016 - Società in house providing – Procedura di concordato preventivo – Possibile ammissione.
Alla luce del disposto dell’art. 14 del TUSP, “Testo unico delle società partecipate”, D. Lgs. n. 175/2016 c.d. riforma Madia, che ha inteso sposare il criterio “panprivatistico” o “tipologico-civilistico”, si deve ritenere che le società di capitali con partecipazione pubblica, che perseguono un interesse pubblico, con o senza rilevanza economica, attraverso strumenti privatistici, comprese in modo implicito ai sensi dell’art. 2 le società a controllo pubblico, le società miste e le c.d. “società in house providing” (società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti, senza ricorso al pubblico mercato, di servizi di utilità generale) sono assoggettabili a fallimento e, ove ne ricorrano i presupposti, alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e possono essere ammesse inoltre alle procedure di concordato preventivo, in quanto ciò che rileva nel nostro ordinamento ai fini dell’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale non è il tipo di attività esercitata ma la natura del soggetto interessato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23306.pdf
[cfr. in questa rivista in senso conforme: Cassazione civile, Sez. I, 07 febbraio 2017, n. 3196 https://www.unijuris.it/node/3508 e 22 febbraio 2019, n. 5346 https://www.unijuris.it/node/4576 e in senso difforme il precedente del Tribunale di Avezzano, 26 luglio 2013https://www.unijuris.it/node/2077]