Corte di Cassazione (24836/2019) – Ammissibilità al passivo in via privilegiata della Regione per il credito relativo alla tassa automobilistica.

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Data di riferimento: 
04/10/2019

Cassazione civile, sez. VI, 04 Ottobre 2019, n. 24836. Pres. Rosa Maria Di Virgilio. Est. Terrusi.

Credito della Regione derivante dall’omesso versamento della tassa automobilistica -– Ammissibilità al passivo con il privilegio di cui all’art. 2752, comma 4, c.c.

In sede di ammissione allo stato passivo fallimentare, deve riconoscersi alla Regione il privilegio in relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica, perché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, previsti dalla Costituzione, sicché l'espressione "legge per la finanza locale", contenuta nell'art. 2752, comma 4, c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali e confermata dall'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, in riferimento ai tributi comunali e provinciali. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22894.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: