Corte di Cassazione (32417/2019) – Presupposti, soggettivi ed oggettivi, perchè si possa ritenere sussistente la continuità tra concordato preventivo e fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 11 dicembre 2019, n. 32417 - Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Guido Mercolino.
Procedura concorsuale e fallimento - Successione temporale tra procedure - Svolgimento nei confronti dello stesso imprenditore - Continuità tra le stesse - Presupposto perchè la si possa ritenere sussistente - Medesima crisi economica.
Nella ipotesi di successione temporale di più procedure concorsuali a carico del medesimo imprenditore, l'eventuale intervallo di tempo intercorso tra la proposizione della domanda di concordato preventivo e l'apertura del fallimento non determina di per sé soluzione di continuità fra le procedure medesime, che costituiscono, di norma, espressione della medesima crisi economica dell'impresa, a meno che detto intervallo non costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei presupposti (soggettivi ed oggettivi) del fenomeno della unificazione delle varie procedure (Massima ufficiale) [nello specifico, stante che sussistevano i presupposti perchè la continuità tra le procedure di concordato preventivo e fallimentare potesse essere riconosciuta, nonostante il tempo intercorso tra le stesse, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione della Corte territoriale che non aveva riconosciuto che il credito del professionista, che aveva assistito il debitore in sede di concordato, potesse beneficiare della prededuzione, trattandosi di procedure aventi ad oggetto lo stesso stato di crisi economica]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23009
[cfr. in questa rivista Cassazione civile, Se. IV, 04 novembre 2015, n. 22450 https://www.unijuris.it/node/2728]