Tribunale di Bologna – Fallimento: estensione oggettiva e soggettiva (ai revisori) dell'azione di responsabilità esperibile dal curatore ai sensi dell'art. 146 L.F.
Tribunale di Bologna, Sez. Spec. in Materia d'Impresa, 12 dicembre 2019 - Pres. Fabio Florini, Rel. Antonella Remondini, Giud. Giovanni Salina.
Fallimento - Soggetti indicati nell'art. 146 L.F. - Azione di responsabili nei loro confronti - Esercizio da parte del curatore - Unificazione degli scopi previsti dagli artt. 2393 e 2394 c.c. - Acquisizione alla procedura di ciò che è andato sottratto o perso - Presupposto - Fatti imputabili a quei soggetti.
Art. 146 L.F. - Norma di natura processuale - Azione di responsabilità nei confronti in particolare degli "organi di controllo" - Espressione da ritenersi riferita anche ai revisori della società - Norme codicistiche - Necessaria lettura della disposizione fallimentare alla luce di queste.
L'azione di responsabilità, esperibile dal curatore ex art.146 L.F. nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla norma fallimentare, prescinde dalla specifica natura delle due azioni - l'azione sociale ex art.2393 c.c. di natura contrattuale che presuppone un danno alla società e l'azione spettante ai creditori ex art. 2394 c.c. di natura extracontrattuale che presuppone l'insufficienza patrimoniale - e consente l'unificazione degli scopi di queste ultime al fine di acquisire all'attivo fallimentare ciò che in ipotesi è andato sottratto o perso per fatto imputabile a tutti gli organi sociali. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
L'art. 146 L.F., in particolare al punto a) del secondo comma, presenta una formulazione ampia rispetto ai soggetti passivi destinatari dell'azione di responsabilità, ragion per cui, alla luce della giurisprudenza sul punto e in sintonia con la ratio della disposizione in esame, l'ampia nozione di "organi di controllo" non può essere circoscritta solamente ai componenti dell'organo sindacale, ma, tenuto conto della attività espletata, può ragionevolmente essere estesa anche ai revisori, in quanto soggetti deputati al controllo contabile della società. Ciò anche in quanto; trattandosi di disposizione a carattere "normativo", quella norma necessita di essere letta non atomisticamente, ma alla luce delle disposizioni codicistiche di natura sostanziale. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib%20Bologna.pdf
[cfr. in motivazione in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezione I civ., 03 giugno 2010, n. 13465 https://www.unijuris.it/node/728 e Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2017, n. 1641 https://www.unijuris.it/node/3155]