Tribunale di Taranto – Presupposto perchè possa essere proposta nei confronti della curatela la domanda giudiziale volta al riconoscimento dell'usucapione di un bene considerato facente parte dell'attivo fallimentare.
Tribunale di Taranto, 13 luglio 2015 - Giud. Est. Caterina Stasi.
Dichiarazione di fallimento - Bene considerato facente parte dell'attivo - Usucapione dello stesso - Azione giudiziale volta ad accertarla - Proponibilità nei confronti della curatela fallimentare - Modalità d'acquisto già anteriormente perfezionatasi - Presupposto nevcessario.
Dal momento che la trascrizione disposta dall'art. 2651 c.c. è priva di effetti sostanziali (in particolare, di quello di cd. prenotazione che è proprio della trascrizione della domanda giudiziale), restando connotata da fini strettamente pubblicitari, si deve ritenere che possa essere proposta nei confronti della curatela fallimentare, non potendo altrimenti essere opponibile ai creditori se non con gli strumenti giuridici previsti dagli artt. 93 e 103 L. Fall., la domanda di accertamento giudiziale in corso di procedura dell’intervenuta usucapione, costituente modo di acquisto della proprietà a titolo originario, di un bene che si riteneva potesse ricomprendersi nell'attivo fallimentare, a condizione però che la fattispecie acquisitiva sia giunta a perfezionamento prima dell’apertura della procedura concorsuale, a ciò non ostando in tal caso il combinato disposto di cui agli artt. 42 e 45 L.F.. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)