Tribunale di Milano – Concorsualità della procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti e prededucibità nel successivo fallimento del credito spettante all'amministratore sociale per l'attività svolta in sede di esecuzione di detta procedura.

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Data di riferimento: 
04/12/2019

Tribunale Ordinario di  Milano,  Sez. II civ. Fallimenti,  04 dicembre 2019 - Pres. Alida Paluchowski, Giudici Sergio Rossetti e Vincenza Agnese.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Concordato preventivo - Affinità tra procedure - Assimilabilità tra le rispettive discipline - Riconoscimento della concorsualità di entrambe.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Esecuzione - Prestazioni svolte in tale fase - Presupposti di prededucibilità  dei relativi crediti - Requisiti ex art. 111, secondo comma L.F. - - Ricorrenza necessaria.

Fallimento - Crediti sorti nel corso di precedenti procedure concorsuali - Prededucibilità - Funzionalità e occasionalità delle prestazioni svolte - Presupposti richiesti perchè quei requisiti vengano  riconosciuti come sussistenti.

Procedure concorsuali che si succedono nel tempo - Attività svolta nel corso della procedura antecedente - Prededucibilità del relativo credito - Consecuzione tra procedure - Accertamento necessario - Prededucibilità dei crediti  - Presupposto del permanere nelle successive procedure.

Alla luce in particolare, ma non solo, del disposto dell'art. 182 bis, ottavo comma, L.F. che ha inserito la possibilità della sostituzione, ossia del passaggio da una domanda di futura omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ad una di concordato preventivo nel termine assegnato con il rinvio per il deposito dell'accordo, ma anche di tutte le modifiche introdotte nel tempo al contenuto di detto articolo e della conseguente evoluzione  della disciplina di quella procedura (tra le altre: divieto dell'azioni esecutive e cautelari dopo la richiesta di omologa, interruzione delle prescrizioni, produzione di documenti di cui all'art. 161, primo e secondo comma, L.F., scelta dell'attestatore da parte del debitore che certifichi oltre che l'attuabilità dell'accordo anche la veridicità dei dati aziendali, notifica dello stay ai creditori prima dell'adunanza in cui si forma la loro volontà, divieto di acquisire nuovo titoli di prelazione) si deve ritenere che le due procedure di  accordo di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo siano affini e, pertanto che si debbano ritenere entrambe di natura concorsuale. (Pierluigi Ferrini - Riprocuzione riservata)

L’obbligazione assunta in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis L.F. è definita espressamente dalla legge (cfr. art. 182 quater L.F.) prededucibile solo con riferimento a particolari obbligazioni di finanziamento assunte dopo l’omologa, dove la prededuzione ha una funzione incentivante l’erogazione di credito, ragion per cui, al di fuori di questa ipotesi, il riconoscimento della prededucibilità, tecnicamente intesa ai sensi del 111 L.F. nel successivo fallimento, deve essere ancorato ai normali parametri dell’art. 111, comma 2, L.F., e deve passare attraverso la disamina del legame di occasionalità o funzionalità della obbligazione rispetto alla procedura concorsuale che si sia risolta in modo infausto. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Quanto al requisito della "funzionalità" deve ritenersi che siano in funzione di una procedura di concordato o possano esserlo sia le obbligazioni contratte per la presentazione della procedura, sia quelle indispensabili eseguite in esecuzione di essa, e ciò a prescindere dal fatto che secondo una valutazione ex post esse siano poi risultate utili per la massa in ragione dei risultati raggiunti; quanto a quello della "occasionalità" che sussista un legame temporale di coesistenza tra procedura concorsuale e obbligazioni e che, comunque, l'assunzione delle stesse risulti necessaria come da previsione dal piano o dalla proposta [il tribunale ha al riguardo sottolineato che il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha soppresso terminologicamente la categoria della "occasionalità", essendo stata sostituita, opportunamente, dalla indicazione specifica delle obbligazioni cui il legislatore, per meritevolezza rispetto ai fini che intende privilegiare, ha riconosciuto la prededuzione. La medesima terminologia plurale e generale di cui all'art. 111, secondo comma, L.F.  laddove si parla di "procedure concorsuali di cui alla presente legge" è stata utilizzata anche dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che all'art. 6, comma 1, lett. d), riconosce la natura prededucibile ai "crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi"].(Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Il fenomeno conosciuto come "consecuzione" delle procedure concorsuali (storicamente di matrice interpretativa e giurisprudenziale) costituisce l'unica alternativa alla cessazione della prededuzione con il cessare dello specifico processo in cui nasce e consente il permanere della precedenza riservata al credito di massa anche al di fuori dell'ambito procedurale in cui è sorto. La collocabilità in prededuzione in una seconda procedura di crediti conseguenti a un'attività svolta in una procedura antecedente postula però uno specifico accertamento di consecutività tra i procedimenti susseguitisi. Alla luce dell’orientamento recente della Corte Suprema si deve ritenere possibile che la stessa si esplichi anche in senso orizzontale, ovvero tra procedure minori che abbiano presupposti simili e servano a risolvere situazioni identiche e non solo tra procedure minori e fallimento; ciò  chiaramente purché non si rivelino costituire ipotesi di abuso per avere finalità distorte o deviate rispetto a quelle previste dalla legge. ( Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22979.pdf

[con riferimento alla prima massima e, pertanto, al riconoscimento della natura concorsuale della procedura di accordo di ristrutturazione di debiti, cfr. in questa rivista: Coorte di Cassazzione, Sez. I civ., 18 gennaio 2018, n.  1182 https://www.unijuris.it/node/3909;  25 gennaio 2018, n.1896  https://www.unijuris.it/node/3891 e 12 aprile 2018, n. 9087 https://www.unijuris.it/node/4062]; [con riferimento alla quarta massima., cfr. , sempre in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2019, n. 15724 https://www.unijuris.it/node/4708 e Sez. VI, 11 ottobre 2018, n. 25210 https://www.unijuris.it/node/4522].  

 

  NOTA REDAZIONALE        

 

Dal combinato disposto tra legge attuale e legge futura in attesa di entrata in vigore,  la Corte di Cassazione, così deduce il tribunale, ha elaborato un principio di diritto condivisibile e cioè che la "consecuzione" è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento sequenziale fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa (vuoi che essa si atteggi come crisi, vuoi che consista in una situazione di insolvenza, dato che stato di crisi e stato di insolvenza possono rappresentare una mera distinzione di grado della medesima crisi economica) e unite da un rapporto di continuità causale e unità concettuale piuttosto che di rigorosa successione cronologica. Ai fini della valutazione della sussistenza di questa sequenza qualificata rimane irrilevante la presenza di una finale dichiarazione di insolvenza in funzione dell'avvio di una procedura fallimentare o di amministrazione straordinaria e non è più, come sembrava in passato, rilevante che l’esito infausto si concluda in fallimento. Occorre invece verificare, partendo dal dato cronologico per proseguire in una valutazione di carattere giuridico e/o economico, se l'imprenditore, nell'eventuale iato temporale fra le procedure susseguitesi fra loro, sia intervenuto attivamente nella gestione dell'impresa ed abbia variato la consistenza economica del suo stato di dissesto in maniera sostanziale, introducendo elementi di rilevante difformità rispetto alla situazione in precedenza apprezzata dagli organi giudiziari (cfr. Cass. 9289/2010, Cass. 8164/1999). La consecuzione opera in una prospettiva non cronologica ma logica, a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza e la sua giustificazione è rinvenibile nell'unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica; ed è proprio l'unicità del fenomeno sostanziale a cui ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio a dare ragione di un regime consecutivo di procedure concorsuali. Nello specifico,  appurato che non vi era stato abuso di procedure minori, che la crisi era indubitabilmente la stessa nel passaggio tra il 182 bis L.F. ed il concordato con riserva, poi rinunciato per chiedere il fallimento, constatato altresi che l’imprenditore non aveva eseguito interventi che falsassero i presupposti esaminati dalla omologa del 182 bis, ma invece lo avevano fatto il mercato e la crisi sopraggiunta,  il tribunale ha concluso che non si poteva negare che nel caso in esame vi fosse stata "consecuzione" fra il 182 bis, il concordato con riserva e il fallimento ed ha concluso, pertanto, nel senso che si dovesse accogliere l'opposizione proposta dall'amministratore sociale della fallita avverso il mancato riconoscimento della prededucibilità del suo credito, quale spettantegli per lo svolgimento, come previsto, di quel ruolo nel periodo successivo all'omologa dell'accordo di ristrutturazione.

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: