Corte di Cassazione (25854/2019) – Fallimento: ammissione in via privilegiata al passivo del credito di Equitalia relativamente ad un importo per sanzioni tributarie. Decisione sulle spese.

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Data di riferimento: 
14/10/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 ottobre 2019, n. 25854 - Pres. Francesco Antonio Salvatore    Genovese , Rel. Guido Federico.

Fallimento - Equitalia - Sanzioni tributarie - Insinuazione al passivo in via privilegiata - Ammissibilità.

Spese processuali - Condanna al pagamento del soccombente - Facoltà di compensazione  - Mancata presa in esame - Decisione censurabile in Cassazione - Esclusione - Potere discrezionale del giudice di merito - Non necessità di alcuna motivazione.

Le sanzioni pecuniarie per la violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente al fallimento del contribuente, costituiscono un credito che soggiace all'applicazione di tutte le regole civilistiche, sia che si verta in una fase fisiologica del rapporto obbligatorio, sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale, dovendo l'Amministrazione soddisfarsi in tal caso  secondo le regole del concorso, nei modi stabiliti dalla legge. Pertanto, è infondata l'eccezione per la quale, in costanza di fallimento, l'esigibilità delle sanzioni tributarie dovrebbe essere congelata, potendo l'amministrazione finanziaria farle valere esclusivamente una volta che il fallito sia tornato "in bonis", sia perchè il fallimento non equivale alla morte dell'imprenditore, tanto che con esso il contribuente non viene privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, sia perchè la postergazione del pagamento dei crediti derivanti dalle sanzioni pecuniarie violerebbe la disciplina imperativa di cui all'art. 2752 c.c, che prevede espressamente il privilegio generale del credito per sanzioni derivanti da violazioni Iva, e diverrebbe un modo per sfuggire al pagamento delle sanzioni amministrative in danno dell'erario. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione, con una espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese [nello specifico, nei confronti della curatela fallimentare che aveva proposto impugnazione avverso l'ammissione in via privilegiata di Equitalia al passivo fallimentare relativamente ad un importo per sanzioni tributarie] anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

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[con riferimento alla prima massima cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 settembre 2018, n. 23322 https://www.unijuris.it/node/4384]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: