Tribunale di Bologna – Fallimento e accertata responsabilità degli amministratori: ipotesi di liquidazione del danno in via equitativa.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
02/12/2019

Tribunale Ordinario di Bologna, Sez. Spec. in Materia d'Impresa Civile, 02 dicembre 2019 - Pres. Fabio Florini, Rel. Vittorio Serra, Giud. Giovanni Salina.

Fallimento -  Amministratori della società - Inadempimenti vari causativi del danno - Mancata tenuta delle scritture contabili - Curatore - Esperimento dell'azione di responsabilità nei loro confronti -  Accertamento degli specifici effetti dannosi - Impossibile riscontro - Liquidazione del danno in via equitativa - Ammissibilità.

Laddove a seguito dell'esperimento dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. da parte del curatore nei confronti degli amministratori della società fallita risultino fondate nei loro confronti le accuse di aver commesso vari inadempimenti idonei a porsi quali cause del danno, ivi compresa la pluriennale mancata tenuta delle scritture contabili, e laddove lo stesso curatore abbia indicato le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla di loro condotta,  deve ritenersi legittimo, al fine della a quantificazione del danno imputabile aglistessi, il ricorso ad una liquidazione equitativa, nella misura corrispondente alla  differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare[differenza risultante nello specifico pari all'intero passivo essendo la società, al momento del fallimento, risultata priva di attivo].(Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22851.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 febbraio 2018, n. 2500  https://www.unijuris.it/node/3987]

[per completezza, la Corte ha precisato  che il criterio della liquidazione equitativa del danno è stato da ultimo recepito e ampliato dal legislatore nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il cui art. 378, comma 2 (in vigore dal 16.03.2019) ha aggiunto all’art. 2486 c.c. un terzo comma, in base al quale “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: