Corte di Cassazione (30555/2019) – Operatività del principio dell'abuso di diritto in sede contrattuale e sua possibile estensione all'ambito concorsuale.
Corte di Cassazione, Sez. II civ., 22 novembre 2019, n. 30555 - Pres. Antonello Cosentino, Rel. Alessandro Criscuolo.
Immobile da costruire - Contratto preliminare - Garanzia prevista a favore dell'acquirente - Rilascio non contestuale ma successivo - Domanda di nullità del contratto - Inaccoglibilità - Ipotesi di abuso del diritto - Possibile verificarsi anche in ambito concorsuale.
La proposizione della domanda di nullità del contratto preliminare per mancanza della garanzia accessoria del D.Lgs. n. 122 del 2005, ex art. 2, una volta che sia stata rilasciata la garanzia prescritta per legge in data successiva alla stipula del preliminare, e senza che nelle more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l’interesse del promissario acquirente alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame, costituisce abuso del diritto e non può quindi essere accolta. (Principio di diritto) [La Corte, al fine di ribadire che, ove venga istituita dal legislatore una nullità relativa, come tale intesa a proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale, ma un interesse particolare, l'interprete deve essere attento a circoscriverne l'ambito di applicazione, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche, ed allo scopo di riaffermare l'operatività del principio dell'abuso di diritto e di dimostrarne l'esteso ambito di applicazione, si è richiamata tra gli altri ad un suo precedente (Cassazione 30539/2018) in cui ha dichiarato inammissibile, per violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi d'impresa, ma per procrastinare la propria dichiarazione di fallimento, in quanto anche in quel caso si sarebbe altrimenti utilizzato uno strumento processuale per perseguire finalità deviate o eccedenti rispetto a quelle per le quali l'ordinamento lo aveva predisposto]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22863
[cfr. in questa rivista la su richiamata decisione della Suprema Corte: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 novembre 2018, n. 30539 https://www.unijuris.it/node/4502]