Corte di Cassazione (8974/2019) – L’azione revocatoria nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria non integra un aiuto di Stato vietato dall'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE.

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Data di riferimento: 
29/03/2019

Cassazione civile, sez. I, 29 Marzo 2019, n. 8974. Est. Campese.

Azione revocatoria nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria - Aiuto di Stato vietato dall'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE - Configurabilità – Esclusione.

L'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dal d.l. n. 26 del 1979 (conv. con modif. in l. n. 95 del 1979) non integra un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 (ora 92) del Trattato CE, trattandosi di procedimento attivabile ordinariamente nel corso della procedura fallimentare, senza che rilevi la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria, atteso che l'azione revocatoria, anche quando esercitata durante la fase conservativa, è diretta a produrre risorse da destinare alla espropriazione forzata a fini satisfattori, di tutela degli interessi dei creditori. Né rileva che il bene recuperato con l'azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, poiché è sufficiente che esso concorra con gli altri beni a determinare il patrimonio ripartibile al termine del tentativo di risanamento. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22375.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: