Corte di Cassazione (13002/2019) - Revocatoria fallimentare del pagamento al difensore: nozione di danno, presunzione iuris tantum del pregiudizio ed onere della prova contraria.
Cassazione civile, sez. I, 15 Maggio 2019, n. 13002. Est. Loredana Nazzicone.
Revocatoria fallimentare al difensore – Nozione di danno - Mera lesione della "par condicio creditorum" - Sufficienza - Presunzione "iuris tantum" - Prova contraria a carico del convenuto
Nell'azione revocatoria fallimentare, a differenza di quella ordinaria, la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione perché il pregiudizio alla massa - che può consistere anche nella mera lesione della "par condicio creditorum" o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti - è presunto in ragione del solo fatto dell'insolvenza; si tratta, peraltro, di presunzione "iuris tantum" che può essere vinta dal convenuto, sul quale grava l'onere di provare che in concreto il pregiudizio non sussiste. (massima ufficiale)