Corte di Cassazione (30827/2018) – L’art. 6 l.f.non presuppone un definitivo accertamento giudiziale del credito, né l'esecutività del titolo, ma un accertamento incidentale da parte del giudice al solo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 03/12/2019 - 10:56
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Data di riferimento:
28/11/2018
Cassazione civile, sez. I, 28 Novembre 2018, n. 30827. Est. Rosa Maria Di Virgilio.
Istruttoria prefallimentare – Creditore istante – Titolo esecutivo o definitivo accertamento del credito - Necessità – Esclusione.
In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante. (massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: