Corte di Cassazione (24424/2019) - L'accertamento dell'insolvenza in sede di impugnazione della sentenza di fallimento può basarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché anteriori alla pronuncia.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 03/12/2019 - 10:40
Versione stampabile
Data di riferimento:
30/09/2019
Cassazione civile, sez. I, 30 Settembre 2019, n. 24424. Pres. Didone. Est. Dolmetta.
Opposizione alla dichiarazione di fallimento - Accertamento dello stato di insolvenza – Giudizio su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato - Ammissibilità - Limiti
In sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame. (massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: