Corte di Cassazione (25474/2019) – Presupposti per l’accertamento dello stato di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento. Inammissibilità di un riesame in sede di legittimità del materiale istruttorio su cui è basata l'opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 ottobre 2019, n. 25474 - Pres. Antonio Didone, Est. Eduardo Campese.
Dichiarazione di fallimento - Presupposto - Accertamento dello stato di insolvenza - Differenza tra poste attive e passive - Riscontro insufficiente - Esame dei bilanci e delle scritture contabili - Fondamento valido di una decisione sul punto - Incapacità del debitore di far fronte in modo regolarealle sue obbligazioni - Situazione desumibile dalla verifica della contabilità.
Dichiarazione di fallimento - Reclamo ex art. 18 L.F. - Rigetto e conferma della sentenza - Ricorso in Cassazione - Richiesta di riesame delle risultanze istruttorie - Inammissibilità.
Ai fini del riscontro dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F. di un'impresa nei confronti della quale sia stato proposto un ricorso ex art. 6 L.F. per la dichiarazione di fallimento, è evidente che, anche a prescindere dal semplice risultato della somma algebrica tra poste attive e passive della situazione patrimoniale, sempre dai dati di contabilità della stessa, come risultanti dai bilanci e dalle scritture contabili, sia consentito muovere per poter vagliare, nella concretezza di ciascuna singola fattispecie, se il debitore disponga di risorse idonee a fronteggiare in modo regolare le proprie obbligazioni, avendo riguardo alla scadenza di queste ed alla natura e composizione dei cespiti dai quali sia eventualmente ipotizzabile ricavare il necessario per farvi fronte. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Sfugge al sindacato di legittimità il riesame degli esiti istruttori espressi nella statuizione impugnata, laddove il ricorso proposto avanti alla Corte di Cassazione dall'imprenditore dichiarato fallito investa il complessivo governo del materiale istruttorio svolto dai giudici della corte d'appello in sede di reclamo ex art. 18 L.F. avverso la pronuncia di fallimento emessa nei suoi confronti, stante che compete ai giudici del merito, ai fini del riscontro della sussistenza di uno stato di insolvenza, l'accertamento di fatto della solvibilità, o meno, dell'imprenditore nei cui confronti sia stata proposta istanza di fallimento, in base alla regola che agli stessi spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e le congruenze e di scegliere, tra le globali risultanze del processo che innanzi a sè si sta svolgendo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
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[nel contesto della vertenza sottoposta al suo esame, la Corte, con riferimento all'accertamento svolto dal tribunale in sede di concordato preventivo, dalla cui riconosciuta inammissibilità era conseguito il fallimento, ha avuto modo anche di esprimersi in merito alla possibilità per il giudice del concordato minore di sindacare, oltre che il rispetto della legalità dello svolgimento di quella procedura, anche la fattibiltà economica della stessa laddove si riveli prima facie irrealizzabile, e si è, a tal fine, richiamata al disposto dell'art. 47 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sottolineando che anche quell'articolo, in analogia al disposto degli artt. 162 e 163 L.F., ha, superando la distinzione astratta tra fattibilità giuridica e fattibilità economica, confermato come il giudice possa, in una tale eventualità e rispettando quel limite, entrare, come in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel merito anche della fattibilità economica del concordato, valutazione di regola riservata ai creditori concordatari].