Tribunale di Mantova – Concordato preventivo di tipo liquidatorio: presupposto per potersi veder riconoscere il privilegio speciale da cui risulta assistito il credito per rivalsa IVA.
Tribunale di Mantova, 12 settembre 2019 - Pres. Andrea Gibelli, Rel. Est. Mauro P. Bernardi , Giud. Marco Benatti.
Concordato preventivo di tipo liquidatorio - Credito per rivalsa IVA - Riconoscimento del privilegio speciale - Presupposto necessario - Momento della presentazione della proposta - Sussistenza del cespite sul quale esercitare il privilegio - Disponibilità del bene da parte del debitore - Permanere fino alla realizzazione del credito.
Dal momento che nel concordato preventivo di tipo liquidatorio, a differenza che nel fallimento, non può mai verificarsi l’ipotesi della sopravvenienza del cespite sul quale esercitare il privilegio speciale derivante dalla rivalsa IVA, ex art. 2758, secondo comma, c.c., per verificare la sussistenza di quel privilegio non si può che fare riferimento al momento della presentazione della proposta di ammissione alla procedura, ragion per cui in caso di constatata mancanza in tale frangente di quel bene a motivo della sua distruzione o del suo perimento materiale, ovvero a motivo della cessazione della sua appartenenza al patrimonio del debitore, il credito che dallo stesso privilegio risultava assistito deve qualificarsi come chirografario in quanto la antergazione riconosciuta in astratto dalla legge presuppone in tal caso in concreto un rapporto diretto con il bene, che deve permanere a disposizione del proponente fino al momento della realizzazione del credito. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)