Corte di Cassazione (25471/2019) – Fallimento che consegua ad una domanda di concordato con riserva dichiarata inammissibile: prededucibilità del credito del professionista incaricato della redazione dell'attestazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 ottobre 2019, n. 25471 - Pres. Antonio Didone, Rel. Eduardo Campese.
Fallimento - Prededucibilità ex art. 111, ultimo comma L.F. - Tipologie di crediti che ne beneficiano.
Concordato preventivo – Deposito del ricorso – Decreto di inammissibilità - Periodo antecedente alla pronuncia – Crediti nel frattempo legittimante sorti – Prededucibilità – Ipotesi di concordato con riserva - Applicabilità del beneficio.
Concordato con riserva - Deposito della domanda – Atti posti in essere dal debitore – Prededucibilità dei crediti sorti – Legittimità degli atti – Presupposto necessario – Verifica da svolgersi da parte del giudice.
Domanda di concordato con riserva – Professionista – Redazione dell'attestazione – Credito che ne consegue - Mancata ammissione del proponente – Contestuale dichiarazione di fallimento – Prededucibilità del credito dell'attestatore - Continuità tra procedure – Presupposto necessario .
Con riferimento al disposto dell'art. 111, ultimo comma L.F. che prevede che “sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge" deve ritenersi, stante l'utilizzo della proposizione congiuntiva "e", che lo stesso postuli tre tipologie di crediti caratterizzati da prededuzione: (a) quelli così classificati da una espressa previsione, (b) quelli sorti in occasione di una procedura concorsuale, (c) quelli sorti in funzione di essa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Dal momento che l'art. 161, settimo comma, L.F. prevede tra l'altro che, dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'art. 163, i crediti di terzi eventualmente sorti "per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore" sono prededucibili ai sensi dell'art. 111", si deve ritenere che il regime della prededuzione, trovi applicazione, in quanto fondato su “specifica disposizione di legge”, anche nei confronti dei crediti sorti nel periodo intercorrente tra il deposito di un ricorso per concordato in bianco o con riserva e la scadenza del termine concesso al debitore dal tribunale per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai comma secondo e terzo dello stesso art. 161 [al riguardo, la Corte ha infatti precisato che il procedimento innescato dalla domanda con riserva non è un primo procedimento distinto (e antecedente) rispetto a quello, ordinario, che si apre solo con la presentazione della proposta, del piano e della documentazione, ma costituisce un segmento dell’unico procedimento che rileva, semplicemente articolato in due fasi per così dire “interne”]. (Pierluigi Ferrini, Riproduzione riservata)
La circostanza che il credito sorto dopo il deposito da parte del debitore del ricorso per l'ammissione a concordato preventivo, per essere prededucibile, debba derivare da atti dallo stesso “legalmente compiuti” (e, pertanto, alla luce del disposto dell'art. 161, settimo comma, L.F., da atti di ordinaria amministrazione, essendo viceversa richiesta per il compimento di quelli "urgenti" di straordinaria amministrazione l'autorizzazione del tribunale) si deve ritenere che comporti la necessità che il giudice verifichi che il debitore non abbia abusato del concordato preventivo, aumentando la sfera della prededuzione e, quindi, anche alterando la par condicio creditorum, poichè è assolutamente ovvio il danno che i creditori anteriori possono subire per effetto del depauperamento dell’attivo (e della correlata riduzione della garanzia patrimoniale) che deriva da una gestione preconcordataria produttiva di debiti prededucibili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ha carattere prededucibile il credito maturato dal professionista che, pendente il termine assegnato dal tribunale, giusta la L. Fall., art. 161, comma 6, al debitore che abbia depositato domanda di concordato cd. “in bianco o con riserva”, sia stato incaricato da quest’ultimo di redigere l’attestazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, laddove, una volta dichiarata inammissibile, L. Fall., ex art. 162, la domanda concordataria (senza, quindi, l’apertura della relativa procedura L. Fall., ex art. 163), sia stato pronunciato il fallimento del debitore medesimo (Principio di diritto) [ la Corte ha precisato che costituisce presupposto necessario perché ciò possa ritenersi è il fatto che tra le due procedure sussista un rapporto di continuità, vale a dire che il fallimento del debitore sia conseguenza di una situazione di insolvenza riconducibile alla situazione di crisi originaria]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata]
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/CassCiv_25471_2019_1.pdf