Tribunale di Treviso – Inammissibilità della riunione per connessione, c.d. simultaneus processus, di un procedimento di opposizione allo stato passivo con un procedimento ordinario relativo alla stessa causa.
Tribunale di Treviso, 26 aprile 2019 – Pres. f.F. Antonello Fabbro.
Fallimento - Stato passivo - Giudizione di opposizione – Simultanea pendenza di un giudizio ordinario - Procedimento relativo alla stessa causa – Possibile riunione dei procedimenti per connessione – Esclusione – Ragioni.
Stante che la riforma della Legge Fallimentare intervenuta nel 2006 ha apportato significative modifiche al giudizio di opposizione allo stato passivo, che, prima della riforma, si proponeva con un atto che innescava un procedimento trattato secondo il rito ordinario del codice di procedura civile, mentre dopo la riforma si propone con ricorso e il relativo procedimento è regolato dagli artt. 99 e ss. della legge fallimentare, si deve ritenere che la causa di opposizione allo stato passivo proposta ex art. 98 L.F. da un dipendente della società fallita, al fine di ottenere l'ammissione al passivo del proprio credito avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti ad un infortunio sul lavoro, non possa più essere riunita per connessione ex art. 274, secondo comma, c.p.c. con il giudizio ordinario mediante il quale il Fallimento ha agito nei confronti di una Compagnia di assicurazioni per essere tenuta indenne, ai sensi dell'art. 1917 c.c., dalle conseguenze della domanda proposta in sede concorsuale; ciò, sia in quanto il giudizio di opposizione viene deciso non con sentenza ma con decreto che assume solo un rilievo endofallimentare ai fini del concorso e risulta pertanto inidoneo a produrre effetti nei confronti di soggetti diversi dal fallimento e dei creditori concorrenti; sia in quanto, in difetto di una norma che prescrive una tale limitazione, qualora quei giudizi venissero riuniti le parti del giudizio ordinario subirebbero il rigoroso regime delle preclusioni previsto per il rito camerale di opposizione; sia, infine, in quanto sarebbe difficile individuare il regime di impugnazione del provvedimento finale, posto che il decreto che definisce il procedimento ex art. 98 L.F. è ricorribile solo per Cassazione, mentre la pronuncia che definisse il giudizio ordinario, risulterebbe altresì appellabile]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib%20Treviso%2026%20aprile%202019.pdf
[cfr. in senso contrario in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 26 gennaio 2016, n. 1399 https://www.unijuris.it/node/2803]