Corte di Cassazione (208/2019) – Inammissibilità del ricorso avverso il decreto di omologa del concordato preventivo con cui il creditore contesti l'entità o il rango di un suo credito come determinato per l’approvazione della proposta.
Cassazione civile, sez. I, 08 Gennaio 2019, n. 208. Est. Pazzi.
Concordato preventivo - Ricorso per cassazione avverso il decreto di omologa per ragioni attinenti ad entità e rango del credito come determinato ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della proposta – Inammissibilità.
È inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso il decreto di omologa del concordato preventivo con il quale il creditore contesti l'entità o il rango (privilegiato o chirografario) di un suo credito, come determinato ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della proposta, dovendosi accertare sempre nelle forme della cognizione ordinaria le ragioni creditorie vantate nei confronti del debitore in concordato. (massima ufficiale)