Corte di Cassazione (17544/2018) – Decorrenza della prescrizione nell'azione revocatoria ordinaria in cui, dopo il sopravvenuto fallimento, subentra il curatore e regime dell’interruzione.
Cassazione civile, sez. VI, 04 Luglio 2018, n. 17544. Est. Dell'Utri.
Azione revocatoria ordinaria nella quale subentra il curatore fallimentare – Decorrenza del termine di prescrizione dalla data dell'atto impugnato – Interruzione della prescrizione ad opera di uno dei creditori - Efficacia a favore del fallimento - Sussistenza
Nel giudizio di revocazione ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, qualora sopravvenga il fallimento di questi, il curatore può subentrare nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, sicché trattandosi di azione che il curatore trova nella massa fallimentare e si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento, per un verso, la prescrizione decorre anche nei confronti della curatela, ai sensi dell'art. 2903 c.c., dalla data dell'atto impugnato, per l'altro, l'interruzione della prescrizione ad opera di uno dei creditori, cui sia subentrato il curatore ex art. 66 cit., giova alla massa fallimentare. (massima ufficiale)