Corte di Cassazione (1466/2019) – Fallibilità dell’imprenditore individuale anche per debiti estranei all’attività di impresa.
Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 2019, n. 1466. Pres. Didone. Est. Falabella.
Insolvenza - Presupposti - Natura civile o commerciale del debito - Limitazione della garanzia patrimoniale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento
Ai fini della sussistenza del presupposto dell'insolvenza, l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento; solo l'alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta. (massima ufficiale) [Il ricorso, in punto, investiva l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui ai fini della apertura della procedura concorsuale non rilevava che l’esposizione debitoria fatta valere dal creditore istante fosse estranea all’attività di impresa. L’istante osservava come tra i debiti degli imprenditori individuali, da apprezzarsi ai fini della dichiarazione di fallimento, non potessero ricomprendersi quelli personali, contratti per esigenze estranee all’esercizio dell’impresa.]