Corte di Cassazione (20896/2019) – Ripianamento, al fine di costituire una contestuale ipoteca, di un preesistente debito tramite concessione da parte della banca di nuovo credito al cliente: operazione che non da vita ad un nuovo mutuo.

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Data di riferimento: 
05/08/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 agosto 2019, n. 20896 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Scoperto di conto corrente – Banca - Ripianamento mediante concessione di nuovo finanziamento -  Scopo - Sostituzione di debito non  garantito con altro interamente garantito – Operazione non effettuata mediante trasferimento di denaro – Mero appostamento contabile in "dare"- Possibile considerazione quale nuovo contratto di mutuo – Esclusione.

Fallimento – Banca - Ripianamento di debito preesistente -  Modifica della precedente  scadenza – Patto di non richiedere – Operazione non comportante novazione  – Stato passivo – Domanda di restiuzione di somme di denaro – Inidoneità di quella pattuizione a sostenere da sola tale richiesta.

Non da vita ad un  nuovo contratto di mutuo, dal quale derivi per il mutuatario ex art. 1813 c.c. l'obbligo di restituire quanto ricevuto,  il "ripianamento" di una preesistente situazione debitoria , nello specifico rappresentata dallo scoperto di conto corrente, che la banca già creditrice realizzi  mediante concessione al proprio cliente di un nuovo finanziamento, al fine  di conseguire una contestuale garanzia ipotecaria; ciò in quanto la struttura contrattuale del mutuo comporta la necessità della consegna delle somme di denaro che ne costituiscono l'oggetto, mentre quell'operazione esclude un tale trasferimento, consistendo solo nell'appostamento contabile  delle somme concesse "in dare" sul conto corrente del cliente,  in modo tale  da modificarne in modo automatico e immediato il saldo ex art. 1852 c.c., ottenendo così la sostituzione di un debito non garantito con altro garantito interamente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve ritenere che il "ripianamento" di un debito a mezzo di "nuovo" credito che la banca già creditrice metta in opera con un proprio cliente, al fine di conseguire una ipoteca contestuale, determini, quale pactum de non petendo ad tempus, solo una modifica della scadenza della precedente obbligazione, ma, ai sensi dell'art. 1231 c.c., non comporti novazione, onde quella pattuizione non risulta  idonea a supportare da sola una domanda di ammissione al passivo che abbia ad oggetto la restituzione di somme di denaro di cui al pregresso debito. La domanda non potrà, dunque, che fare riferimento ai titoli che in origine hanno presieduto all'erogazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://bancheclienti.ilcaso.it/sentenze/ultime/22247/bancheclienti

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