Corte di Cassazione (13391/2019) – Concordato preventivo e nuova finanza costituita dall’apporto dei beni personali dei soci.

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Data di riferimento: 
17/05/2019

Cassazione civile, sez. I, 17 Maggio 2019, n. 13391. Est. Paola Vella.

Concordato preventivo - Apporto di beni personali dei soci illimitatamente responsabili – Nuova finanza incidente nell’attivo patrimoniale – Esclusione.

In tema di concordato preventivo, i beni personali dei soci illimitatamente responsabili (nella specie, di una s.a.s.) non entrano automaticamente nell'attivo concordatario; tuttavia, qualora i detti soci apportino i loro beni personali, questi non possono più essere considerati in modo neutrale rispetto all'attivo patrimoniale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali, sicché il ricavato della loro liquidazione deve essere destinato al soddisfacimento dei creditori prelatizi, secondo il giudizio comparativo richiesto dall'art. 160, comma 2, l. fall.  (massima ufficiale)

[Nel caso di specie la Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza in base alla quale la non incidenza dell'apporto di nuova finanza nell'attivo patrimoniale può verificarsi nel caso - non ricorrente nell’ipotesi specifica - in cui l'apporto stesso consista nella estinzione diretta dei crediti da parte del terzo (Cass. 9373/2012 in questa rivista: https://www.unijuris.it/node/1517)].

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22395.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: