Corte di Cassazione (14681/2018) - Prova dell’effettivo svolgimento di attività commerciale da parte del socio nell’ipotesi di revocatoria fallimentare di atti compiuti tra coniugi ex art. 69 l. fall. nel testo originario applicabile “ratione temporis”

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Data di riferimento: 
06/06/2018

Cassazione civile, sez. I, 06 Giugno 2018, n. 14681. Est. Pazzi.

Revocatoria fallimentare di atti compiuti tra coniugi ex art. 69 l.fall. nel testo originario applicabile “ratione temporis” – Atto compiuto dal socio di società di fatto fallita – Prova da parte della curateladell’effettivo svolgimento di attività commerciale da parte del socio al momento del compimento dell’atto revocando – Necessità

Ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 69 l.fall., nella sua formulazione originaria, di un atto compiuto dal socio di una società di fatto a favore del coniuge, il presupposto oggettivo indicato dalla norma, consistente nell'effettivo esercizio di un'impresa commerciale da parte del socio all'epoca del compimento dell'atto revocando, non può essere automaticamente desunto dal possesso della qualifica di socio illimitatamente responsabile ma deve essere specificamente dimostrato dal curatore. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22248.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: