Corte di Cassazione (11711/2018) – Decreto del tribunale avente natura ordinatoria emesso in accoglimento di un reclamo avverso l'operato del giudice delegato: non ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost.

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Data di riferimento: 
14/05/2018

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., Sottosez. 1, 14 maggio 2018, n. 11711- Pres. Rel. Rosa Maria Di Virgilio.

Fallimento – Polizze assicurative sulla vita – Giudice Delegato – Autorizzazione del curatore al riscatto – Reclamo al tribunale – Somme aventi natura previdenziale – Non acquisibilità al fallimento – Accoglimento -  Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost.  - Diritti dei terzi -  Provvedimento che non vi incide in modo diretto.

Il decreto emesso dal tribunale, a seguito del reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato autorizza il curatore al riscatto di polizze assicurative sulla vita già stipulate dal fallito, ha natura ordinatoria, essendo emesso in relazione all'esercizio della funzione di vigilanza e direzione, svolta dal giudice delegato all'interno della procedura, sull'amministrazione attiva cui è preposto il curatore; ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., nei confronti del menzionato decreto, non incidendo esso, se non in modo indiretto e mediato, sui diritti dei terzi, suscettibili di lesione solo per effetto della condotta illegittima del curatore nei rapporti con i medesimi terzi. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22186.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: