Corte di Cassazione (12965/2018) – Omologazione di accordo di ristrutturazione: necessario riscontro incidentale, da parte del giudice, della non pretestuosità delle contestazioni sollevate con riferimento ad alcuni crediti.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 maggio 2018, n. 12965 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.
Accordo di ristrutturazione dei debiti – Debiti contestati – Accertamento da svolgersi nelle forme contenziose ordinarie – Giudice dell'omologa – Non pretestuosità della contestazione – Sindacato da svolgersi incidenter tantum – Finalità – Idoneità in ogni caso della procedura – Riscontro necessario.
L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l.fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, sicchè in sede di omologa dell'accordo non può determinarsi alcun giudicato sull'esistenza, entità o rango dei crediti contestati, i quali andranno accertati nelle forme contenziose ordinarie, restando al giudice dell'omologa soltanto il compito di verificare la non arbitrarietà della contestazione sollevata, al fine di ricomprendere il credito nella procedura e di valutare l'eventuale manifesta inidoneità del piano a soddisfarlo (Massima ufficiale) [nello specifico, ad avviso della Corte, il giudice chiamato al controllo della legalità dello sviluppo della procedura ex art. 182 bis L.F. doveva effettivamente verificare incidenter tantum, come avviene in sede di concordato preventivo ex art. 176 L.F. al fine della partecipazione al voto e come anche in quella sede avvenuto, la non manifesta arbitrarietà della contestazione sollevata dal proponente nei confronti di un creditore, tra l'altro per tale ragione non solo non considerato, ma neppure inserito tra quelli estranei da soddisfarsi nel termine di centoventi giorni; ciò si rendeva in tal caso necessario per poter escludere che quell'ulteriore eventuale credito, se ricompreso nel passivo, potesse incidere sul raggiungimento della percentuale minima prevista per l'omologazione dall'accordo, nonchè, altresì, al fine di accertare che, laddove la pretesa creditoria fosse poi risultata effettivamente fondata, le risorse da liberarsi in quella direzione non rendessero il piano manifestatamente inidoneo a raggiungere gli scopi che l'imprenditore si era prefissato con l'accesso a quella procedura]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata]
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22212.pdf
[con riferimento alla oramai sedimentata riconosciuta affinità tra accordi di ristrutturazione e concordati preventivi, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2018 n. 1182 https://www.unijuris.it/node/3909 e Corte di Cassazione, sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087 https://www.unijuris.it/node/4062]