Corte di Cassazione (9928/2018) – Giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal creditore istante: inammissibilità della formulazione di un'impugnazione incidentale e limiti della proponibilità di eccezioni da parte del curatore.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2018, n. 9928 – Pres. Antonio Didone, Rel Giuseppe Fichera.
Fallimento – Stato passivo – Opposizione, impugnazione o revocazione – Soli rimedi esperibili – Impugnazione incidentale – Proponibilità – Esclusione.
Fallimento – Stato passivo – Creditore - Giudizio di opposizione - Preclusione in materia di ius novorum – Divieto non operante in quella sede – Curatore – Proposizione di nuove eccezioni – Ammissibilità.
Fallimento – Credito privilegiato – Ammissione allo stato passivo in chirografo – Accoglimento solo parziale della domanda – Opposizione del creditore - Fatti storici posti a fondamento della domanda - Curatore - Contestazione vertente sulla mancanza di prova – Autonama impugnazione – Necessità della proposizione – Introduzione di una mera eccezione – Insufficienza.
L'opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), ancorché abbia natura impugnatoria, non è un giudizio di appello ed il relativo procedimento si deve considerare integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, ragion per cui, stante che l'art. 98 L.F. fa riferimento ai soli rimedi dell'opposizione, dell'impugnazione o della revocazione, si deve escludere che risulti consentita in quella sede la proposizione di un'impugnazione incidentale, sia essa tardiva o tempestiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In sede di opposizione allo stato passivo da parte dal creditore istante non opera la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum, onde si deve ritenere che il riesame a cognizione piena, demandato al tribunale, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica come operata dal giudice delegato, seppure escluda l'immutazione del thema disputandum e non ammetta l'introduzione di domande riconvenzionali da parte della curatela, non ne comprima comunque il diritto di difesa, in quanto risulta consentita la formulazione, senza limitazioni di sorta, da parte della stessa curatela, senza la necessità di proporre un'autonoma impugnazione, di eccezioni nuove, come tali non sottoposte in precedenza all'esame del giudice delegato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di verificazione dello stato passivo, ove il credito dell'istante sia stato ammesso al concorso solo parzialmente, il curatore che intenda contestare il relativo accertamento del giudice delegato deve impugnare lo stato passivo nel termine di rito, non essendo sufficiente la proposizione di una mera eccezione sul punto nel giudizio di opposizione promosso dal medesimo creditore istante. (Principio di diritto) [nello specifico, la Corte ha considerato errato che il giudice di merito avesse, in sede di opposizione, preso in esame l'eccezione, formulata dal curatore per la prima volta nel corso di quel giudizio, di assenza di prova dei fatti storici posti dal creditore a fondamento della sua domanda di insinuazione al passivo, come parzialmente accolta – in chirografo anzichè in privilegio - dal giudice delegato, senza avere il giudice del'opposizione prima indagato se si fosse verificato ex art. 96 L.F., in ordine alla sussistenza degli stessi, un giudicato endofallimentare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22211.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. VI, 30 Novembre 2016, n. 24489 https://www.unijuris.it/node/3973 ; quanto alla seconda: Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio 2017, n. 19003 https://www.unijuris.it/node/3670]