Corte di Cassazione (8503/2018) – Revocabilità o meno dell'ammissione a concordato preventivo per occultamento di un debito di cui la proponente doveva rispondere quale fideiussore di una società poi fallita, sottoscrittrice di un leasing.

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Data di riferimento: 
06/04/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 aprile 2018, n.8503 – Pres. Antio Didone, Rel.  Mauro Di Marzio.

Fallimento – Concordato preventivo – Revoca dell'ammissione - Debito avente ad oggetto un contratto di leasing – Proponente, fideiussore di società fallita -  Occultamento di quanto dovuto in tale veste -  Computo – Ammontare pari a quello del debitore garantito – Parametri previsti dall'art. 72 quater L.F. - Necessaria commisurazione.

Nella dichiarazione di fallimento intervenuta a seguito di revoca del concordato preventivo per occultamento della reale entità del debito dichiarato nella proposta concordataria ed avente a oggetto un contratto di leasing (scioltosi con il fallimento del debitore) garantito da fideiussione, il computo del debito effettivo del fideiussore deve essere commisurato a quello del debitore garantito e la sua determinazione deve avvenire applicando i parametri previsti dall'art. 72 quater l. fall. (Massima ufficiale)

[nel caso specifico, la Corte di Cassazione, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, cui di conseguenza ha rimesso la causa per un nuovo esame, in quanto ha ritenuto possibile che la proponente il concordato, poi dichiarata fallita, non avesse commesso nessuna omissione, sanzionabile ai sensi dell'art 173 L.F. con la revoca dell'ammissione alla procedura minore, per non aver incluso tra i suoi debiti, in quella sede, anche quello che una società di leasing avrebbe potuto vantare nei suoi confronti quale fideiussore di una società poi fallita,  dato che comunque, alla luce del disposto dell'art. 72 quater L.F., il debito dell'obbligato principale doveva commisurarsi tenendo conto del valore dell'immobile concesso in leasing, che, a seguito della risoluzione per fallimento di quel contratto, la concedente aveva avuto diritto ad ottenere in restituzione, valore che, a detta della proponente fideiubente, risultava di ammontare doppio rispetto all'entità di quel debito onde tale da annullarlo, ed ha pertanto concluso che la corte territoriale avrebbe dovuto accertare tale circostanza prima di imputare alla proponente l'avvvenuta dolosa mancata indicazione di quell'ulteriore debito]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22183.pdf

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