Corte di Cassazione (10104/2019) – Revocatoria fallimentare di atto posto in essere in periodo sospetto: "dies a quo" da prendersi in considerazione per stabilirne ritroso l'ambito temporale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
10/04/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 aprile 2019, n. 10104 – Pres. Antonio Didone, Rel.                        Luca Solaini

Fallimento – Revocatoria – Periodo sospetto – Calcolo a ritroso – Dies a quo – Giorno di  pubblicazione della sentenza – Motivazione - Accipiens -  Ignoranza dell'intervenuto fallimento – Irrilevanza -  Conoscenza dello stato d'insolvenza – Condizione necessaria.

Atto di per sé legittimo ed efficace –  Stipula tra terzo e soggetto poi fallito  - Conclusione in periodo sospetto - Ragioni che ne giustificano la revocabilità – Fallimento – Apertura del concorso tra creditori -  Esigenza del ripristino della par condicio - Dichiarazione giudiziale – Periodo sospetto – Necessaria considerazione quale dies a quo.  

In tema di azione revocatoria fallimentare, ai fini del computo a ritroso del cd. periodo sospetto il "dies a quo" decorre sempre dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e non già dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17, comma 2, l.fall., non essendovi in questo caso da tutelare un eventuale stato soggettivo di ignoranza dell'intervenuto fallimento da parte del creditore, ma rilevando soltanto la sua conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore. (Massima ufficiale)

Ad avviso della Corte,  dato che ciò che legittima la revoca di un determinato atto [nello specifico l'iscrizione nei sei mesi anteriori, ex art 67, primo comma, n. 4 L.F.,  di un'ipoteca giudiziale per debito scaduto] non è il puro e semplice compimento dell'atto stesso, di per sé legittimo ed efficace, bensì la successiva dichiarazione di fallimento che apre il concorso tra i creditori e l'esigenza del ripristino della par condicio mediante la sanzione dell'inefficacia a ritroso nel tempo, non si potrebbe ipotizzare, ai fini della decorrenza del periodo sospetto, un parametro temporale diverso da quello che prende la relativa dichiarazione giudiziale quale punto di riferimento iniziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22104.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: