Corte di Cassazione (13261/2019) – Deposito di proposta di concordato con riserva: pagamento dei professionisti nominati e locazione infranovennale di immobile in difetto di autorizzazione: possibili conseguenze.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2019, n. 13261 – Pres. Antonio Didone, Rel. Paola Vella.
Concordato con riserva - Deposito della domanda – Pagamento dei professionisti incaricati – Iniziativa non autorizzata – Declaratoria di inammissibilità del concordato – Decisione non necessariamente conseguente – Giudice di merito - Circostanze da valutarsi.
Concordato preventivo – Locazione infranovennale di un immobile – Stipulazione in corso di procedura – Mancata autorizzazione - Atto di straordinaria amministrazione – Qualifica non imprescindibile - Revoca dell'ammissione del concordato preventivo – Ipotesi da valutarsi a seconda delle circostanze.
Il pagamento di crediti dei professionisti nominati dall'imprenditore per la predisposizione della domanda di concordato preventivo, ovvero in occasione della relativa proposta, effettuato, a seguito del deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, L.F., senza autorizzazione del tribunale, non comporta, necessariamente, la declaratoria di inammissibilità del concordato, ai sensi dell'art. 173 L.F., in quanto occorre sempre valutare in concreto, secondo una verifica da compiersi ad opera del giudice di merito, se un simile pagamento costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione ed, in ogni caso, se la violazione della regola della "par condicio" sia diretta a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La locazione infranovennale di un immobile senza l'autorizzazione del tribunale, nel corso della procedura di concordato preventivo, non costituisce di per sé atto di straordinaria amministrazione, tale da giustificare senz'altro la revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., in quanto nell'attività di impresa, che presuppone necessariamente il compimento di atti dispositivi e non meramente conservativi, la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione non si fonda sulla natura conservativa o meno dell'atto, ma sulla sua relazione con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21848.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2016, n. 3324 https://www.unijuris.it/node/2852; 11 aprile 2016, n. 7066 https://www.unijuris.it/node/2857 ; 08 febbraio 2017, n. 3317 https://www.unijuris.it/node/3249 e 16 maggio 2018, n. 11958 https://www.unijuris.it/node/4428]