Tribunale di Benevento – Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012: indentificazione degli atti in frode che escludono l'apertura di quella procedura. Confronto con il nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

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Data di riferimento: 
23/04/2019

Tribunale di Benevento, Ufficio preposto ai fallimenti, 23 aprile 2019 – giudice Michele Monteleone.

Crisi da sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Apertura della procedura – presupposto necessario – Ultimi cinque anni - Assenza di atti in frode – Identificazione – Differenza rispetto ai meri atti pregiudizievoli – Rilevanza.

L’atto in frode, che, ai sensi dell'art. 14 quinquies, L. 3/2012,  impedisce, per mancanza del requisito della meritevolezza in capo al debitore anche laddove la proposta si basi su un serio e adeguato piano di ristoro dei creditori, l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter ed il conseguente effetto esdebitatorio ex art. 14 terdecies, si deve ritenere chenon si identifichi con il mero atto pregiudizievole che, quantomeno laddove il credito sia sorto anteriormente a questo, non contempla il "consilium fraudis" per poter far ricorso all'azione revocatoria, ma che richieda il quid pluris del carattere “fraudolento” della disposizione patrimoniale, vale a dire che evochi una condotta positiva, caratterizzata da inganno o altro artificio, retta da un particolare stato soggettivo, che è quello della dolosa preordinazione dell’atto al prevalente, se non unico, scopo della lesione degli interessi dei creditori. [Nel caso di specie il Tribunale ha escluso che potesse costituire atto in frode ai creditori, in quanto tale preclusivo all'accesso a quella procedura, l'avere in precedenza, il debitore istante, conferito con un atto unilaterale in un trust autodichiarato, di cui risultava essere anche trustee, i suoi beni, in quanto la ricorrenza della dolosa ed artificiosa preordinazione di tale iniziativa doveva considerarsi esclusa dalla circostanza per cui lo stesso istante sovraindebitato, con la presentazione della domanda di liquidazione del suo patrimonio, aveva messo a disposizione dei propri creditori tutti i beni conferiti in tale trust, così eliminando in radice la possibilità di desumere da tale comportamento un intento fraudolento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21735.pdf

[Il principio espresso dal Tribunale di Benevento (secondo cui non si può considerare come atto in frode qualsiasi atto meramente pregiudizievole perché si finirebbe per svilire la stessa ratio sottesa al disposto dell’art. 14 quinquies, L. 3/2012, come anche di quello ex art. 173 L.F.) troverebbe sostegno – secondo lo stesso Tribunale – nella direzione cui è improntata l’attuale evoluzione dell’istituto del sovraindebitamento all’interno del nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, D. Lgs. 14/2019, al momento della pronuncia di cui trattasi ancora in fase di vacatio legis, i cui artt. 268-269-270 condizionano l’apertura della procedura (ora “liquidazione controllata”) alla attestazione dell’O.C.C. sulla completezza e attendibilità della documentazione, sulle cause del sovraindebitamento e sulla fattibilità della procedura, omettendo l’ulteriore indagine sugli atti in frode compiuti, a conferma della non rilevanza degli stessi per i creditori, a fronte di un piano autonomamente idoneo a soddisfarli, in linea con il principio generale, che permea di sé tutta la procedura, del “miglior soddisfacimento dei creditori”. A riprova di ciò, il legislatore riformista ha contemplato un unico caso in cui viene in rilievo la valutazione del comportamento fraudolento da parte del debitore sovraindebitato, quello previsto dall'art. 283 di detto Codice, che prevede che  il giudice, per una sola volta, riscontrato il requisito della meritevolezza, possa concedere il beneficio dell'esdebitazione anche al debitore persona fisica sovraindebitatoche non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, a condizione che riscontri l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave  in capo al debitore nella formazione dell’indebitamento.

Con riferimento alla prima massima, in tal senso, seppur con riferimento ai requisiti d'accesso alla procedura concordataria, cfr. in questa rivista: Cassazione Civile, Sez. I, 23 giugno 2011, n. 13817 https://www.unijuris.it/node/1188 e 15 ottobre 2013, n. 23387 https://www.unijuris.it/node/2112]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: