Corte di Cassazione (30416/2018) - Inammissibilità di una azione revocatoria fallimentare o ordinaria che sia proposta nei confronti di un fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, 23 novembre 2018, n. 30416 – Primo Pres. Di Cerbo Vincenzo, Rel. Francesco Antonio Genovese.
Azione revocatoria fallimentare o ordinaria - Proposizione nei confronti di un fallimento – Inammissibilità – Sentenza di accoglimento - Natura costitutiva – Modifica ex post della situazione giuridica preesistente – Cristalizzazione del passivo - Effetto non invocabile nei confronti della massa.
A) La sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o sia fallimentare, in forza di un diritto potestativo comune, al di là delle differenze esistenti tra le medesime, ma in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, quantomeno nella forma della scientia decoctionis, ha natura costitutiva, in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto.
B) Non è ammissibile un'azione revocatoria, non solo fallimentare ma neppure ordinaria, nei confronti di un fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo delle predette azioni; il patrimonio del fallito è, infatti, insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento e, dunque, poichè l'effetto giuridico favorevole all'attore in revocatoria si produce solo a seguito della sentenza di accoglimento, tale effetto non può essere invocato contro la massa dei creditori ove l'azione sia stata esperita dopo l'apertura della procedura stessa. (Principi di diritto)
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, sez. I, 12 maggio 2011, n. 10486 https://www.unijuris.it/node/1274 ; Cassazione civile, Sez. VI, 08 marzo 2012, n. 3672 https://www.unijuris.it/node/1572]; Sez. II, 04 ottobre 2016 n. 19795 https://www.unijuris.it/node/3066 ; Sezioni unite, 17 dicembre 2008 n. 29420 https://www.unijuris.it/node/1261; Sez. I, 25 gennaio 2018, n. 1894 https://www.unijuris.it/node/4104]