Corte di Cassazione (211/2019) – Decreto della Corte d'Appello di inammissibilità del reclamo avverso la revoca del concordato preventivo ex art. 173 L.F.: improponibilità del ricorso in Cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 gennaio 2019, n. 211 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio. Rel Francesco Terrusi.
Concordato preventivo – Revoca ex art, 173 L.F. – Non contestuale dichiarazione di fallimento – Reclamo alla Corte d'Appello – Decreto di inammissibilità – Ricorribilità in Cassazione – Esclusione.
In materia di concordato preventivo, il decreto con il quale la Corte d'Appello dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al concordato stesso, adottato ai sensi dell'art. 173 l.fall., senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.; detto decreto è, infatti, sprovvisto di carattere decisorio, in quanto, non decidendo nel contraddittorio delle parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato. (Massima ufficiale)
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Ss. UU., 28 dicembre 2016 n. 27073 https://www.unijuris.it/node/3132