Tribunale di Treviso – Fallimento: 2467 c.c. e postergazione del rimborso del finanziamento, anche se attuato da un terzo.
Tribunale di Treviso, 12 marzo 2019 – Pres. Rel. dott. Antonello Fabbro
Fallimento – Finanziamento – 2467 c.c. – Postergazione.
L’art. 2467 c.c. esprime un principio generale del diritto dell’impresa, applicabile come tale a tutte le situazioni nelle quali il finanziatore si trovi in una relazione tale da permettergli di beneficiare di asimmetrie informative rispetto ai normali creditori. In forza di tale principio, la postergazione sancita dall’art. 2467 c.c. si applica anche quando il finanziamento venga attuato attraverso un soggetto terzo, che non riveste formalmente la qualità di socio della società finanziata, ma che goda di asimmetrie informative rispetto agli altri creditori e se ne approfitti per cautelarsi contro un rischio di impresa di cui conosca le dimensioni concrete. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
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