Corte di Cassazione (5346/2019) - Assoggettabilità a fallimento delle società di capitali con partecipazione pubblica, c.d. società "in house".
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2019 n. 5346 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Francesco Terrusi.
Società di capitali con partecipazione pubblica - Società "in house" – Non assimilabilità agli enti pubblici – Autonomia negoziale – Assunzione del rischio d'impresa - Assoggettabilità a fallimento.
Si deve ritenere che siano assoggettabili a fallimento le società di capitali con partecipazione pubblica, c.d. società "in house", in quanto l'art. 1, primo comma, L.F. , esclude dalla concorsualità i soli enti pubblici. Nei confronti delle prime, ai sensi in particolare dell'art. 1, comma 3) del D. Lgs. 175/2016, trovano infatti applicazione le norme del codice civile e le norme generali di diritto privato, nonché, ex art. 14, quelle sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. La scelta del legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, non incide infatti affatto sull’alterità soggettiva dell’ente societario nei confronti dell’amministrazione pubblica, dovendosi mantenere sul piano giuridico-formale pur sempre separati i due enti, quello pubblico e quello privato societario, in quanto la società "in house" rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall’ente partecipante e ciò comporta che questa assuma nell'esercizio della sua autonomia negoziale i rischi connessi alla sua insolvenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 27 settembre 2013, n. 22209 https://www.unijuris.it/node/2130]