Corte di Cassazione (3860/2019) – Concordato preventivo: validità del voto espresso da un creditore via pec se in sintonia con la proposta definitiva. Necessaria notifica allo stesso, se dissidente, del decreto di fissazione d'udienza.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2019 n. 3860 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Alberto Pazzi.
Concordato preventivo – Creditore - Voto espresso al commissario giudiziale a mezzo p.e.c - Deposito della relazione ex art. 172 L.F. e adunanza dei creditori – Anteriorità della comunicazione - Esatta corrispondenza con la proposta - Condizione di validità - Ipotesi di voto negativo – Omologazione - Decreto di fissazione d'udienza – Soggetto dissidente - Notifica necessaria – Omissione - Nullità del giudizio.
Il voto espresso, ancorché con dichiarazione trasmessa al commissario giudiziale a mezzo p.e.c., prima del deposito della relazione di cui alla L. Fall., art. 172 e dell’adunanza dei creditori, è valido, purché trovi esatta corrispondenza con la proposta definitiva presentata dal debitore, e, se negativo, deve essere tenuto in considerazione al fine di individuare nel creditore che lo ha manifestato un soggetto dissenziente a cui estendere necessariamente il contraddittorio in sede di giudizio di omologazione, L. Fall., ex art. 180, comma 1; sicché la pretermissione della notifica del decreto che fissa l’udienza camerale relativa al giudizio di omologazione al creditore dissenziente comporta una violazione del contraddittorio e, di conseguenza, la nullità del giudizio così instauratosi e del decreto di omologa emesso al suo esito. (Principio di diritto)