Tribunale di Firenze – Concordato in "continuità", riconosciuto come "misto con prevalenza liquidatoria" dal tribunale: mancata omologa. Prosecuzione dell'attività risultata dannosa: revoca dell'ammissione.
Tribunale di Firenze, 12 febbraio 2018 – Pres. Est. Silvia Governatori.
Concordato preventivo "con continuità" – Presupposti necessari – Prosecuzione meramente temporanea dell'attività – Funzionalità alla successiva cessione di azienda già decotta – Mero scopo di evitare l'erosione totale del suo valore – Tribunale – Concordato riconosciuto come "misto con prevalenza liquidatoria" - Crediti chirografari – Necessaria soddisfazione di almeno il 20% - Mancata previsione – Rigetto dell'omologazione.
Concordato preventivo "con continuità" - Prosecuzione dell'attività aziendale - Ragioni creditorie – Danneggiamento – Revoca necessaria.
Non si può ricondurre nell'ambito del concordato con continuità di cui all'art. 186 bis L..F., ma al più nell'ambito del concordato misto, se non in addirittura di quello liquidatorio, il concordato che, pur prevedendo la prosecuzione temporanea dell'attività, non sia funzionale alla preservazione di un'azienda ancora vitale, ossia in grado di generare utili da ripartire tra i creditori, ma sia unicamente funzionale alla successiva cessione di un'azienda già decotta, capace solo di disperdere attivo e, grazie al non arresto dell'attività, non totalmente deprivata del suo valore altrimenti destinato ad una progressiva erosione [nello specifico, in sede di omologazione, il tribunale ha convenuto con il riscontro dei commissari, che avevano parlato con riferimento al contenuto di una proposta concordataria di quel tipo di "continuità figurativa" e di "liquidazione assistita", in quanto avevano ritenuto che contemplasse una mera operazione di breve periodo puramente volta alla miglior vendita degli assets, ed ha pertanto qualificato quel concordato come "misto con prevalenza liquidatoria" e, avendo appurato che risultava presuntivamente non rispettoso della percentuale minima del 20% di soddisfazione dei creditori concordatari, ne ha revocato l'ammissione, ne ha rigettato l'omologa e, in presenza di un'istanza formulata in atti dal P.M. e da un creditore, ha dichiarato il fallimento dell'impresa debitrice che l'aveva proposto]. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 186 bis L.F. e della sua previsione antielusiva, si deve ritenere che sia sempre consentita (e imposta) la revoca ex art. 173 L.F. del concordato "in continuità" in caso di manifesto danno arrecato dalla prosecuzione dell'attività aziendale alle ragioni della massa creditoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione Riservata)