Corte di Cassazione (29741/2018) - Concordato preventivo di società di capitali con amministratore unico e contenuto della domanda.Giudizio di opposizione all'omologa e legittimazione processuale del liquidatore.
Cassazione civile, sez. I, 19 Novembre 2018, n. 29741. Est. Campese.
Concordato preventivo di società di capitali con amministratore unico - Inammissibilità della domanda di concordato qualora la determina nel verbale notarile non ne indichi il contenuto – Insussistenza.
Giudizio di opposizione all'omologa - Legittimazione processuale del liquidatore - Sussistenza.
Nel concordato preventivo di una società di capitali la decisione di presentare la domanda di ammissione, salvo diversa previsione dello statuto, spetta all'organo amministrativo che delibera sempre con verbale notarile per esigenze di certezza della decisione in considerazione della sua importanza; nel caso di organo amministrativo monocratico, tuttavia, siffatta certezza è assicurata anche nel caso di una generica determina di proporre il concordato, in quanto il contenuto effettivo della proposta risulterà comunque dal ricorso sottoscritto dal medesimo legale rappresentante della società proponente. (massima ufficiale) [La sentenza della Suprema Corte non esclude la necessità del verbale notarile, ma prende in esame il tema dell’inammissibilità di una domanda di concordato qualora la determina nel verbale notarile non ne indichi il contenuto].
Il decreto di omologazione della domanda di concordato preventivo con cessione dei beni ha natura immediatamente esecutiva e investe da subito il liquidatore nominato dal tribunale delle sue funzioni; pertanto, qualora detto organo concorsuale, ancorché privo di legittimazione processuale, intervenga nel giudizio di opposizione all'omologa innanzi alla corte d'appello, non si determina alcuna nullità del relativo procedimento di reclamo. (massima ufficiale)