Corte di Cassazione (29740/2018) – Decorrenza dal deposito della domanda di concordato con riserva del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 161 l.f..

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Data di riferimento: 
19/11/2018

Cassazione civile, sez. I, 19 Novembre 2018, n. 29740. Pres. Carlo De Chiara, rel. Rosa Maria Di Virgilio.

Domanda di concordato preventivo con riserva - Termine ex art. 161, comma 6, l. fall. - Decorrenza dal deposito della domanda.

Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20969.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: