Corte di Cassazione (33091/2018) - Sussistenza dei requisiti di non fallibilità: necessità che i bilanci che il debitore ha asserito costituirne prova, risultino essere quelli approvati e depositati nel registro delle imprese
Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, 20 dicembre 2018 n. 33091 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Francesco Terrusi.
Fallimento – Debitore – Asserita non fallibilità – Presupposti ex art. 1 L.F. evincibili dai bilanci dei tre ultimi esercizi – Approvazione e deposito nel registro delle imprese – Condizione necessaria – Non sussistenza – Conseguenza – Possibilità che il giudice non li consideri – Necessità di altra prova valida.
In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto inattendibili i bilanci prodotti dall'imprenditore al fine di dimostrare la propria non fallibilità senza la prova del loro deposito presso il registro delle imprese). (Massima ufficiale)