Corte di Cassazione (7379/2018) - Presupposti oggettivi e soggettivi della sussistenza degli "altri atti in frode" che giustificano, ai sensi dell'art. 173 L.F., la revoca dell'ammissione del debitore al concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
23/03/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 marzo 2018 n. 7379 – Pres. Anna maria  Ambrosio, Rel. Eduardo Campese.

Concordato preventivo – Ammissione – Revoca – Fatti accertati dal C.G. - Ipotesi specifiche e generiche – Atti in frode – Presupposti oggettivi e soggettivi – Potenzialità decettiva e dolo del debitore.

Concordato preventivo - Atti in frode – Revoca dell'ammissione – Mera potenziale finalità decettiva per i creditori – Solo presupposto richiesto – Effettiva induzione in errore – Circostanza non rilevante.

Pur esulando dalle ipotesi specificatamente ipotizzate dall'art. 173 L.F. (occultamento o dissimulazione di parte dell'attivo, omessa dolosa denuncia di uno o più crediti, esposizione di passività inesistenti) possono comportare la revoca dell'ammissione al concordato, in quanto rientrano nell'ipotesi residuale e generica di "altri atti in frode" come prevista da detta norma, laddove accertati dal commissario giudiziale, gli atti che presuppongono: a) l'esistenza di un dato di fatto occultato dal debitore afferente il di lui patrimonio che abbia una valenza decettiva, in quanto  tale da pregiudicare il consenso informato dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata come sussistente, e b) il carattere doloso di detta divergenza, ossia la volontarietà del fatto, consistente nella mera consapevolezza nel debitore di aver taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini informativi, non risultando necessaria anche la sua dolosa preordinazione in vista dell'effetto decettivo [nello specifico in particolare, i fatti segnalati dal commissario giudiziale, sulla base dei quali il tribunale aveva disposto la revoca del concordato, decisione che la Suprema Corte ha poi, in sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento che lo stesso tribunale aveva contestualmente pronunciato, avallato, erano consistiti: nella omessa rappresentazione, in sede di proposta di concordato,  della pendenza di un contenzioso tra la proponente ed un Comune per la riscossione di  una fideiussione dalla stessa rilasciata a favore di terzi a garanzia di un credito dell'ente territoriale e  nella mancata indicazione di un contratto di leasing avente ad oggetto un'autovettura]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La fraudolenza rileva ai fini della revoca dell'ammissione al concordato non in termini di effettiva consumazione, ma di mera potenzialità decettiva nei riguardi dei creditori, come argomentato già da Cass. n. 23387 del 2013, e prescinde pertanto dal voto espresso da questi in adunanza e dall'essere gli stessi stati poi resi edotti di quanto riscontrato dal commissario giudiziale, atteso che l'art. 173 L.F. non richiede che, una volta accertata la presenza di atti di frode, venga dato spazio a successive valutazioni dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 05 agosto 2011 n. 17038   https://www.unijuris.it/node/1499  e 15 ottobre 2013, n. 23387 https://www.unijuris.it/node/2112         e 26 giugno 2014 n. 14552 https://www.unijuris.it/node/2318

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20960

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: