Tribunale di Napoli – Fallimento: configurabilità o meno dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. rispetto ad un atto di scissione societaria posto in essere dalla debitrice. Questione non affrontata.
Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 26 novembre 2018 – Giudice Mario Fucito.
Modifiche degli assetti societari – Scissione in particolare – Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - Non configurabilità – Tutela già prevista dall'art. 2506 quater c.c. - Ambito fallimentare - Revocabilità ex art. 67 L.F. o 2901 c.c. - Questione non affrontata.
Stante che la specifica normativa codicistica (artt. 2395, 2503, 2504 quater e 2506 ter c.c.) regola completamente le modalità per impedire od ovviare alla possibilità che le modifiche straordinarie (fusioni o scissioni) degli assetti societari si possano rivelare o risultino invalide e che, in particolare, l'art. 2506 quater c.c., già prevede un sistema snello e pratico per tutelare, mediante il meccanismo della sussidiarietà, i creditori della società che si sia scissa, si deve negare la configurabilità a tal fine di un'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., che miri a recuperare il patrimonio originariamente posto da quella società a garanzia delle sue obbligazioni laddove trasferito alla società scissionaria. Si deve però ritenere che meriterebbero un esame particolare le diverse ipotesi [nello specifico, non affrontate] di configurabilità, rispetto all'atto di scissione, in ragione della diversa natura e funzione della revocatoria fallimentare, della revocatoria ex art. 67 L.F. e, per le finalità di bancarotta nell'atto di scissione, di ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per i debiti sorti dopo la scissione in capo alla società scissa con preordinazione del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)