Corte di Cassazione (30541/2018) - Prova della non fallibilità: desumibilità non solo dai bilanci, strumento privilegiato, ma anche in modo diverso.

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Data di riferimento: 
26/11/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 novembre 2018 n. 30541 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Dichiarazione di fallimento – Debitore – Reclamo – Prova della non fallibilità - Bilanci d'esercizio – Strumento privilegiato ma non esclusivo – Prova desumibile aliunde.

Ai fini della dimostrazione da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia stata proposta istanza di fallimento, della sua non assoggettabilità a quella procedura ai sensi dell'art. 1, comma secondo L.F., non è necessario che lo stesso abbia ai sensi dell'art. 15 provveduto a depositare i bilanci relativi agli ultimi esercizi in quanto la prova della di lui non fallibilità può essere dallo stesso  fornita anche in modo diverso. I bilanci d'esercizio dei tre anni anteriori alla sentenza dichiarativa costituiscono infatti solo uno strumento di prova "privilegiato", ma non lo strumento esclusivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) [Nel caso di specie la Corte d’Appello non aveva comunque ritenuto idonee alla prova della non fallibilità le dichiarazioni dei redditi, pur non manifestando un’opzione di irrilevanza generale delle stesse, né aveva preteso la produzione di bilanci di esercizio nei fatti non sussistenti.]

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 giugno 2018 n. 16067              https://www.unijuris.it/node/4251]

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20936.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: