Corte di Cassazione (9378/2018) – Limiti del sindacato del tribunale sulla formazione delle classi di creditori nel concordato preventivo.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
16/04/2018

Cassazione civile, sez. I, 16 Aprile 2018, n. 9378. Pres. Didone Antonio, rel. Loredana Nazzicone.

Formazione di classi di creditori nel concordato preventivo – Presupposti: omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici - Sindacato del Tribunale - Limiti

In tema di concordato preventivo, ove intenda prevedere la suddivisione in classi, la proposta deve necessariamente conformarsi ai due criteri fissati dal legislatore nell'art. 160, comma 1, lett. c), l.fall., costituiti dall'omogeneità delle posizioni giuridiche (che riguardano la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo) e degli interessi economici (riferiti alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito, ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare). Rientra tra i compiti del tribunale - con un accertamento in fatto che non è sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato - valutare congiuntamente i detti criteri al fine di verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, che non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe. (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19983

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: