Corte di Cassazione (29245/2018) - Sottoponibilità a fallimento delle società vittime di richieste estorsive e dell'usura. Inapplicabilità della sospensione dei procedimenti esecutivi ex art. 20, quarto comma, della L. 44/1999.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - Sottosez. 1, 14 novembre 2018 n. 29245 – Pres. Antonio Francesco Genovese, Rel. Francesco Terrusi.
Società vittime di richieste estorsive e dell'usura – Sottoponibilità a fallimento – Natura cognitiva della procedura fallimentare - Art. 20, quarto comma, della L. 44/1999 – Sospensione dei procedimenti esecutivi – Inapplicabilità.
Stante che la procedura fallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto prima della dichiarazione di fallimento non può dirsi inziata l'esecuzione collettiva, non interferisce col doveroso riscontro dello stato di insolvenza la circostanza che questo sia stato determinato, come sostenuto dalla società fallenda, dalla sua sottoposizione ad interessi usurari e che quella stessa società avrebbe potuto, come parimente da questa affermato, superare la propria crisi mediante l'intervento del Fondo di solidarietà. Pertanto, quella procedura non può considerarsi soggetta alla sospensione dei procedimenti esecutivi, come prevista dall'art. 20, quarto comma, della L. 44/1999 a favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura. (Pierluigi Ferrini – Rproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 18 maggio 2016 n. 10172 https://www.unijuris.it/node/3887]