Corte di Cassazione (29243/2018) - Inopponibilità al fallimento, in sede di stato passivo, del decreto ingiuntivo che non sia stato munito, prima della dichiarazione del fallimento, del decreto di esecutività.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - Sottosez. 1, 14 novembre 2018 n. 29243 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Andrea Scaldaferri.
Fallimento – Insinuazione al passivo – Decreto ingiuntivo – Decreto di esecutività – Mancata anteriore emissione – Emissione successiva – Inopponibilità alla procedura.
Fallimento – Insinuazione al passivo – Decreto ingiuntivo non anteriormente vistato – Sentenza non passata in giudicato – Non equipariazione – Ammissione con riserva – Esclusione.
Non è opponibile al fallimento, in quanto da ritenersi non passato in giudicato formale e sostanziale, in sede di insinuazione al passivo, un credito che sia fondato su decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Stante l'evidente diversità tra decreto ingiuntivo non opposto ma non vistato e sentenza non passata in giudicato, nella quale l'accertamento è avvenuto comunque nel contradditorio delle parti, non può estendersi a tale provvedimento monitorio l'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96, secondo comma, n. 3 L.F. del credito insinuato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 24 ottobre 2017 n. 25191 https://www.unijuris.it/node/4184]